Il congedo parentale a ore
Con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS ha comunicato le modalità operative di presentazione della domanda di fruizione del congedo parentale su base oraria.
In particolare, il richiedente deve compilare online un modello specifico, diverso da quello in uso per il congedo giornaliero o mensile, indicando se la fruizione avverrà secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva o secondo la disciplina legale di cui all’art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 151/2001, come novellato dal d.lgs. n. 80/2015.
Le giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Qualora il genitore intenda fruire del congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile e in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di richiesta online.
Ad esempio in assenza di contrattazione collettiva che disponga diversamente, con giornata lavorativa pari a 8 ore, il genitore che intende fruire, nello stesso mese, di 2 giornate (intere) di congedo parentale e di 2 giorni di congedo in modalità oraria, dovrà presentare due domande distinte: la prima relativa al congedo per 2 giornate, secondo la modalità ordinaria e la seconda attraverso il modulo specifico online. In entrambi i casi il lavoratore dovrà selezionare i giorni del mese nei quali intende fruire del congedo.
Dato che la nuova modalità è stata attivata a partire dal 18 agosto 2015, nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della domanda.
A regime, invece, la domanda dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio del congedo.
Il genitore è comunque tenuto a dare congruo preavviso al datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.
Avvocato Stefano de Santis